Pubblicità delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 LBVM
Per quanto riguarda l'obbligo di dichiarazione, l'art. 20 della Legge sulle borse stabilisce quanto segue: "Chi, per proprio conto, acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione di azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono almeno in parte quotati in una borsa in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei limiti del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33?, 50 e 66? percento dei diritti di voto, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati, a prescindere dal fatto che possa o meno esercitare questi diritti."
La persona o il gruppo soggetta/o all'obbligo di dichiarazione deve inoltrare una notifica scritta di pubblicazione delle partecipazioni entro 4 giorni di borsa dall'insorgenza dell'obbligo di dichiarazione (negozio obbligatorio) nei confronti della società (emittente risp. Swisscom SA) e della borsa (SIX Swiss Exchange). Per la notifica possono essere utilizzati gli appositi moduli dell'organo per la pubblicità della SIX Swiss Exchange.
I dettagli relativi all'obbligo di pubblicazione e dichiarazione sono regolamentati nell'art. 9 e segg. dell'Ordinanza dell'Autorità federale di viglianza sui mercati finanziari sulle borse e il commercio di valori mobiliari (Ordinanza FINMA sulle borse, OBVM-FINMA).
Se dovesse sussistere un obbligo di dichiarazione, vogliate contattare tempestivamente Investor Relations e SIX Swiss Exchange.