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Sure: Assicurazione per il tempo libero

CG

Informazioni relative alla sua assicurazione

Gentile cliente,
Gentile cliente,

siamo lieti di informarla in merito all’identità dell’assicuratore e dello stipulante al cui contratto collettivo ha aderito con la dichiarazione di adesione. La forma maschile utilizzata in questo testo si riferisce sempre a persone di genere femminile, maschile e non binario. Le denominazioni multiple, pertanto, vengono omesse a favore di una migliore leggibilità.

L’assicuratore che si fa carico dei rischi relativi alla presente assicurazione è: Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA, Dufourstrasse 40, CH-9001 San Gallo. Responsabile della presente assicurazione è: Europea Assicurazione Viaggi (denominata ERV nelle Condizioni generali di contratto), una succursale dell’Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA, con sede in St. Alban-Anlage 56, casella postale, CH-4002 Basilea.

Lo stipulante è Swisscom (Svizzera) SA, Alte Tiefenaustrasse 6, CH-3050 Berna, Svizzera.

Il presente contratto è disciplinato dal diritto svizzero. Le basi contrattuali sono costituite dal contratto di affiliazione all’assicurazione collettiva e dalle «Condizioni generali (CG) Assicurazione tempo libero » attualmente in vigore. Il foro competente è il luogo in cui ha sede l’assicuratore o il domicilio della persona assicurata.

Gli eventi per i quali la ERV è tenuta a versare le prestazioni risultano dal contratto di affiliazione e dalle Condizioni generali (CG) Assicurazione tempo libero attualmente in vigore.

a) Premio
Swisscom, quale stipulante, deve corrispondere il premio assicurativo a ERV.

b) Canone
Il canone è dovuto al momento della stipula del contratto di affiliazione. Per la durata del contratto, Swisscom fattura al cliente un canone (a cadenza mensile o bimestrale). Il cliente deve pagare la fattura entro la data indicata nella stessa (data di scadenza). In caso di morosità, il cliente riceverà il sollecito previsto in questi casi da Swisscom. Se il cliente omette il pagamento entro il termine stabilito dal sollecito, Swisscom è autorizzata a disdire il contratto di affiliazione senza preavviso. 

L’importo o il limite massimo e il tipo di prestazioni assicurative sono riportati nel contratto di affiliazione e nelle Condizioni generali (CG) Assicurazione tempo libero attualmente in vigore.

a) Trattamento dei dati da parte di Swisscom
Le modalità del trattamento dei dati del cliente da parte di Swisscom e i diritti del cliente al riguardo sono riportati all’indirizzo www.swisscom.ch/protezione-dei-dati (non è parte integrante del contratto).Il cliente prende atto che Swisscom trasmette i suoi dati alla ERV,

  • a lei necessari per scopi statistici e di controllo;
  • a lei necessari per il trattamento di casi giuridici e di sinistri.

b) Trattamento dei dati da parte della ERV in caso di sinistro
La ERV è autorizzata a trasmettere tutti questi dati, nella misura necessaria, a coassicuratori e riassicuratori, autorità, compagnie e istituzioni assicurative, sistemi d’informazione centralizzati delle compagnie di assicurazione, altre unità del Gruppo, ospedali, medici, periti esterni e altri soggetti coinvolti in Svizzera e all’estero, nonché a chiedere informazioni agli stessi.Tale autorizzazione comprende in particolare l’archiviazione fisica e/o elettronica dei dati, il loro impiego per l’elaborazione di casi assicurativi e per la lotta contro gli abusi.Nell’informativa sulla protezione dei dati disponibile all’indirizzo www.erv.ch/datenschutz(apre una nuova finestra) trovate maggiori informazioni sulle finalità del trattamento.

È determinante in ogni caso il contratto di affiliazione all’assicurazione collettiva.

In caso di dubbi a livello di interpretazione e contenuto, fa fede esclusivamente la versione tedesca di tutta la documentazione.

Condizioni generali di contratto (CG) assicurazione tempo libero

Edizione 02.2024

Disposizioni generali

Modello d’assicurazione

Swisscom (Svizzera) SA (di seguito «Swisscom») ha stipulato con la Europea assicurazione viaggi (di seguito «ERV»), una succursale dell’Helvetia Compagnia Svizzera d’assicurazioni SA (di seguito «Helvetia») un contratto di assicurazione collettiva. L’assicuratore che si fa carico dei rischi dell’assicurazione è l’Helvetia. Per la presente assicurazione è competente la ERV.

Le persone private (ovvero le persone fisiche, non quelle giuridiche) che in qualità di clienti hanno contratto con Swisscom un rapporto obbligatorio di durata (p. es. un abbonamento), possono aderire all’assicurazione collettiva stipulando un contratto d’affiliazione. Il cliente diventa in tal modo la persona assicurata con un diritto di credito diretto nei confronti delle ERV. La liquidazione dei sinistri si svolge direttamente tra il cliente e la ERV. Swisscom informa la persona assicurata e risponde nei confronti del cliente per negligenza, errori o informazioni inesatte nell’ambito della consulenza relativa alla stipula del contratto d’affiliazione. Se il contratto di durata indeterminata con Swisscom scade nel corso dell’assicurazione, la copertura continuerà sino alla fine della durata dell’assicurazione.

Persone assicurate, disposizioni speciali

  1. La persona assicurata è il cliente di Swisscom con domicilio civile in Svizzera che aderisce all’assicurazione collettiva con un contratto d’affiliazione.
  2. Quando si stipula un’assicurazione familiare, oltre al cliente Swisscom poc’anzi specificato sono assicurate le seguenti persone: per famiglia s’intendono le persone che vivono nella stessa economia domestica, sono sposate, in un’unione domestica o conviventi, inclusi genitori, nonni e figli. Fanno parte della famiglia anche le figlie e i figli minorenni che non vivono nella stessa economia domestica, quelli che vivono nella stessa economia domestica durante le vacanze, nonché le figlie e i figli minorenni in affidamento. Sono equiparati a una famiglia due persone che vivono in un’abitazione condivisa con i loro eventuali figli.
  3. Quando si stipula un’assicurazione di gruppo per un massimo di 4 persone, oltre al cliente di Swisscom specificato più sopra sono assicurate anche le persone comprese nella lista dei partecipanti alla comitiva che compiono insieme almeno il viaggio di andata e di ritorno. Le persone assicurate vengono registrate su una lista di partecipanti che viene inoltrata alla ERV per iscritto o in altra forma testuale al momento della stipula del contratto d’assicurazione. La somma d’assicurazione scelta per le spese di annullamento è ripartita proporzionalmente sul numero di partecipanti.
  4. In caso di assicurazione familiare o collettiva, il cliente conferma che i terzi coassicurati hanno dato il loro consenso all'inclusione nell'assicurazione collettiva e alla trasmissione dei loro dati a Swisscom. Inoltre, il cliente è responsabile dell'esattezza dei dati forniti dai terzi e si assicura che siano a conoscenza delle informazioni relative al prodotto e delle informazioni sulla protezione dei dati (sezione 7 di "Informazioni sulla sua assicurazione").
  5. Immediatamente prima di prenotare la prestazione di viaggio, le persone malate croniche sono tenute a richiedere al proprio medico il rilascio di un certificato che ne confermi l’idoneità al viaggio.

Campo d’applicazione

La copertura è valida in tutto il mondo.

Esclusioni generali

Non sono coperti gli eventi

  1. che si sono già verificati o denotati come tali al momento della stipula dell’assicurazione, della prenotazione della prestazione di viaggio o dell’attività ricreativa, o dell’acquisto del biglietto; si fanno salve le disposizioni concernenti l’aggravamento di malattie croniche;
  2. che si verificano in relazione a malattie o infortuni che non sono stati immediatamente diagnosticati da un medico al momento del loro insorgere o che sono stati confermati solo da un consulto telefonico;
  3. nell’ambito dei quali il perito (esperto, medico ecc.) che effettua accertamenti sul sinistro è un diretto beneficiario oppure un parente diretto o acquisito della persona assicurata;
  4. che sono la conseguenza di eventi bellici o sono riconducibili ad atti di terrorismo, con riserva delle disposizioni in caso di spese di annullamento/protezione per il tempo libero (per i dettagli, consultare il punto 2.2 cpv. 1, lit. i);
  5. legati a rapimenti;
  6. che sono la conseguenza di ordini delle autorità;
  7. che si verificano in occasione della partecipazione a
    • competizioni, gare, rally o allenamenti con veicoli a motore o imbarcazioni;
    • gare o allenamenti legati allo svolgimento di attività sportiva a livello professionale o alla pratica di sport estremi,
    • escursioni in montagna o attività di trekking se prevedono pernottamenti a un’altezza superiore ai 4000 m s.l.m.,
    • spedizioni,
    • atti temerari (temerarietà) per i quali ci si espone consapevolmente a un pericolo particolarmente elevato; sono determinanti al riguardo le vigenti classi di pericolo stabilite dalla Suva;
  8. che si verificano mentre si guida un veicolo a motore o un’imbarcazione senza la necessaria licenza di condurre in corso di validità o se manca l’accompagnatore previsto dalla legge;
  9. che sono causati dall’influsso di alcol, droghe, narcotici o farmaci;
  10. risultanti dall’esecuzione intenzionale di crimini, delitti o dal loro tentativo;
  11. causati dalla persona assicurata e riconducibili a suicidio, autolesionismo e al loro tentativo;
  12. causati da radiazioni ionizzanti di qualsiasi tipo, incluse in particolare quelle provocate da trasmutazioni nucleari;
  13. a seguito di una pandemia; fanno eccezione la contrazione della malattia da parte della persona assicurata e l’isolamento/la quarantena in caso di infezione (punto 2.2 cpv. 1 lett. a e punto 3.2 cpv. 1).

Pretese nei confronti di terzi

  1. Se la persona assicurata è stata risarcita da terzi responsabili o dal suo assicuratore, in base al presente contratto non ha diritto ad alcun indennizzo. Se la ERV è stata citata in giudizio al posto del responsabile, la persona assicurata è tenuta a cedere alla ERV i suoi diritti di responsabilità fino a concorrenza delle spese.
  2. In caso di assicurazione multipla (assicurazione facoltativa oppure obbligatoria), la ERV eroga le prestazioni in via sussidiaria, a meno che anche le condizioni dell’altro assicuratore non contemplino una clausola di sussidiarietà. In questo caso si applicano le disposizioni di legge sull’assicurazione multipla.
  3. Se sono state stipulate più assicurazioni con società concessionarie, le spese vengono rimborsate soltanto una volta nella loro totalità.

Altre disposizioni

  1. Le prestazioni corrisposte ingiustamente dalla ERV devono essere rimborsate alla stessa entro 30 giorni unitamente alle spese sostenute.
  2. Nel valutare se un viaggio in un determinato Paese sia ragionevole o meno a causa di scioperi, disordini, guerre, attacchi terroristici, epidemie ecc., sono determinanti in linea di massima le raccomandazioni diramate dalle autorità svizzere preposte, che sono in primo luogo il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).
  3. Le variazioni di indirizzo devono essere comunicate immediatamente a Swisscom. In caso di impossibilità di recapito del contratto d’assicurazione o del conteggio dei premi, l’obbligo dell’assicuratore di erogare le prestazioni viene sospeso fino al pagamento completo del premio arretrato.
  4. La persona assicurata è tenuta a informare immediatamente la ERV qualora venga meno uno stato che dà diritto ad agevolazioni. In caso contrario, l’assicuratore si riserva il diritto di ridurre le prestazioni in caso di sinistro.
  5. Per la stipula di un’assicurazione spese di annullamento, dopo l’inizio della prestazione di viaggio si applica un termine di carenza di 24 ore a tutte le prestazioni.
  6. La ERV eroga le sue prestazioni in linea di massima in CHF. Per la conversione delle valute estere viene applicato il tasso di cambio del giorno in cui tali importi sono stati versati dalla persona assicurata.
  7. Con il rimborso del sinistro da parte della ERV, la persona assicurata cede su base forfettaria e automaticamente alla ERV la propria pretesa derivante dal contratto d’assicurazione.
  8. Se, per una ragione contrattuale o legale, il contratto di affiliazione viene disdetto prima della scadenza dell’assicurazione, la ERV rimborsa il premio pagato per il periodo di assicurazione non trascorso, a meno che essa fornisca le prestazioni assicurative e il contratto di assicurazione diventi nullo perché viene meno il rischio (danno totale o esaurimento delle prestazioni), oppure il cliente di Swisscom non disdica il contratto di affiliazione in caso di sinistro e in tale data tale contratto sia in vigore da meno di 12 mesi.
  9. Se la persona assicurata che ha stipulato l’assicurazione in veste di cliente Swisscom trasferisce il proprio domicilio civile o la propria residenza abituale all’estero, l’assicurazione si estingue alla data del trasferimento.
  10. La ERV offre una copertura assicurativa ed è tenuta a soddisfare richieste di risarcimento danni o a erogare altri tipi di prestazioni spettanti di diritto solo nella misura in cui, così facendo, non venga violata alcuna sanzione o limitazione sancita dalle risoluzioni ONU, né alcuna sanzione commerciale o economica comminata dalla Svizzera, dall’Unione europea, dal Regno Unito e dagli Stati Uniti d’America.

Obblighi in caso di sinistro

Le informazioni su come procedere in caso di sinistro sono disponibili sul sito www.swisscom.ch o nell’app «My Swisscom».

  1. La persona assicurata/avente diritto si rivolge
    • all’indirizzo www.swisscom.ch o di accedere all’app «My Swisscom»; in alternativa potete rivolgervi al Servizio, www.erv.ch/schaden, telefono +41 58 275 27 27, schaden@erv.ch;
    • in caso di emergenza in Svizzera, al numero di emergenza 144, all’estero al numero di emergenza locale e alla centrale di allarme in servizio 24 ore su 24, al numero +41 848 801 803 o al numero gratuito +800 8001 8003. Tale servizio è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. La centrale d’allarme consiglia alla persona assicurata/avente diritto la procedura più appropriata e organizza la necessaria assistenza.
  2. La persona assicurata/avente diritto deve fare tutto il possibile, sia prima che dopo il sinistro, per evitare o limitare il danno, nonché fornire qualsiasi informazione utile ai fini dell’accertamento del sinistro.
  3. All’assicuratore occorre
    • fornire tempestivamente le informazioni richieste,
    • trasmettere i documenti necessari e
    • indicare le coordinate di pagamento (IBAN del conto bancario o del conto postale).
  4. In caso di malattia o infortunio, è necessario consultare immediatamente un medico, il quale deve essere informato in merito ai programmi di viaggio o ai piani dell’attività ricreativa e le sue istruzioni devono essere seguite. La persona assicurata/avente diritto deve esonerare i medici che l’hanno curata dal loro segreto professionale nei confronti della ERV.
  5. È necessario conservare tutti i documenti in copia originale e gli oggetti danneggiati, e metterli a disposizione su richiesta della ERV.

Spese di annullamento e protezione per il tempo libero

Periodo di validità

La copertura assicurativa inizia con la stipula del contratto di affiliazione e termina dopo la durata del contratto selezionata.

Eventi assicurati

  1. La ERV concede la copertura se la persona assicurata non è in grado di iniziare o deve annullare o interrompere la prestazione di viaggio o l’attività ricreativa prenotata in seguito a uno degli eventi indicati di seguito, a condizione che ciò si sia verificato durante il viaggio o l’attività ricreativa o dopo la stipula dell’assicurazione o la prenotazione della prestazione di viaggio o dell’attività ricreativa o l’acquisto del biglietto per l’attività ricreativa:
    1. Malattia grave imprevedibile, lesioni gravi, gravi complicazioni della gravidanza o decesso
      • di una persona assicurata,
      • di una persona che viaggia insieme alla persona assicurata,
      • di una persona che non viaggia insieme alla persona assicurata, ma i cui rapporti con quest’ultima sono molto stretti,
      • del sostituto diretto sul luogo di lavoro, di modo che la presenza della persona assicurata sul posto sia indispensabile.
    2. Sciopero (fatta salva la partecipazione attiva) concernente l’itinerario previsto all’estero. Disordini di qualsiasi tipo, epidemie o eventi naturali presso la destinazione di viaggio, se questi mettono concretamente in pericolo la vita e i beni della persona assicurata e per questo motivo rendono impossibile o irragionevole il proseguimento del viaggio, del soggiorno o dell’attività ricreativa, e/o le autorità svizzere hanno diramato un’avvertenza di viaggio ufficiale per la destinazione di viaggio.
    3. Gravi danni ai beni della persona assicurata presso il suo luogo di domicilio in seguito a incendio, eventi naturali, furto o danni causati dalle acque, di modo che la sua presenza a casa sia indispensabile.
    4. Annullamento o ritardo (entrambi dovuti a difetti tecnici o incidenti provocati da persone) del mezzo di trasporto pubblico da utilizzare nonché di un mezzo di trasporto pubblico (incl. linee di contatto, materiale rotabile, elettronica e controllo, elenco esaustivo) o di un taxi prenotato o utilizzato per raggiungere il luogo di partenza ufficiale (aeroporto, stazione di partenza, porto o banchina), a meno che non sia garantito l’inizio o il proseguimento del viaggio o dell’attività ricreativa secondo programma. Lo stesso vale per i veicoli su rotaia successivi che rimangono bloccati a causa di questi avvenimenti. I ritardi o le deviazioni del mezzo di trasporto pubblico prenotato o utilizzato non sono considerati come un annullamento.
    5. l’indisponibilità (inidoneità alla guida) in seguito a incidente o guasto (esclusi i guasti riconducibili a benzina, diesel, batteria e chiavi) del veicolo privato da utilizzare per raggiungere il luogo ufficiale di partenza (aeroporto, stazione di partenza, porto o banchina), qualora non sia possibile proseguire il viaggio o l’attività ricreativa come da programma;
    6. Se nei 30 giorni precedenti la partenza
      • la persona assicurata viene inaspettatamente assunta da un nuovo datore di lavoro con rapporto d’impiego a tempo indeterminato (sono escluse promozioni e simili) oppure
      • il contratto di lavoro della persona assicurata viene disdetto dal datore di lavoro per motivi non imputabili alla persona assicurata.
    7. Furto di titoli di viaggio, passaporto o carta d’identità.
    8. Gravidanza di una persona assicurata, se la data del viaggio di rientro cade oltre la 24a settimana di gravidanza oppure se per il luogo di destinazione del viaggio è prescritta una vaccinazione che costituisce un rischio per il feto o se in relazione alla destinazione di viaggio è stata diramata un’avvertenza di viaggio ufficiale per le donne incinte.
    9. Eventi bellici o attacchi terroristici durante i 14 giorni successivi all’inizio di tali avvenimenti, a patto che la persona assicurata venga colta di sorpresa all’estero.
  2. Se la persona che provoca l’annullamento o l’interruzione della prestazione di viaggio o dell’attività ricreativa a causa di un evento assicurato non è un parente diretto o acquisito della persona assicurata, il diritto alle prestazioni sussiste solo se quest’ultima dovrebbe altrimenti iniziare o proseguire il viaggio o l’attività ricreativa da sola.
  3. Se la persona assicurata soffre di una malattia cronica che al momento della stipula dell’assicurazione, della prenotazione del viaggio o prima dell’inizio della prestazione di viaggio o dell’attività ricreativa apparentemente non ne comprometteva la fruizione, la ERV corrisponde le spese assicurate sostenute se la prestazione di viaggio o l’attività ricreativa deve essere annullata, interrotta – definitivamente o provvisoriamente – a causa di un aggravamento imprevedibile, grave e acuto di questa malattia o se tale malattia cronica provoca il decesso della persona assicurata (con riserva del punto 1.2 cpv. 5).

Prestazioni assicurate

  1. Per valutare il diritto alle prestazioni è determinante l’evento che comporta l’annullamento, l’interruzione provvisoria o definitiva della prestazione di viaggio o dell’attività ricreativa. Gli eventi precedenti o successivi non vengono presi in considerazione.
  2. Al verificarsi dell’evento assicurato la ERV copre le spese di annullamento effettivamente sostenute (escl. tasse di sicurezza e tasse aeroportuali) e la quota proporzionale delle spese per la prestazione di viaggio o l’attività ricreativa non fruita (escl. costi del viaggio di ritorno originariamente prenotato). Complessivamente questa prestazione è limitata al prezzo della prestazione di viaggio o dell’attività ricreativa o della somma d’assicurazione fissata nella polizza. Spese amministrative eccessive o ripetute non sono coperte dall’assicurazione. Non è previsto alcun rimborso per gli alloggi non fruiti, nel caso in cui la ERV copra le spese di un alloggio sostitutivo.
  3. La ERV rimborsa i costi aggiuntivi legati al ritardo dell’inizio del viaggio o dell’attività ricreativa se, in seguito al verificarsi dell’evento assicurato, non è possibile usufruirne al momento programmato. Questa prestazione è limitata al prezzo della prestazione di viaggio o dell’attività ricreativa o all’importo della somma d’assicurazione scelta. Se viene chiesto il rimborso dei costi aggiuntivi, il diritto alle spese di annullamento e alle spese proporzionali delle prestazioni non fruite decade ai sensi del punto 2.3 cpv. 2.
  4. Le prestazioni massime previste dalla protezione per il tempo libero (escursioni giornaliere, corsi di perfezionamento, biglietti per concerti, abbonamenti sci, quote di iscrizione a gare podistiche ecc.) corrispondono alla somma d’assicurazione scelta.

Esclusioni

È esclusa l’erogazione delle prestazioni:

  1. se il suo fornitore (tour operator, locatore, organizzatore ecc.) annulla la prestazione o l’attività ricreativa concordata o avrebbe dovuto annullarla per motivi oggettivi, ciò vale in particolare per i viaggi tutto compreso;
  2. se la malattia che ha comportato l’annullamento, l’interruzione provvisoria o definitiva del viaggio è una complicanza o la conseguenza di un trattamento medico o di un’operazione già programmati alla data di inizio dell’assicurazione o al momento della prenotazione della prestazione di viaggio;
  3. se una malattia o le conseguenze di un infortunio, di un’operazione o di un intervento medico sussistevano già al momento della prenotazione del viaggio o dell’attività ricreativa e la persona assicurata non è guarita entro la data del viaggio o dell’attività ricreativa;
  4. in caso di annullamento, interruzione provvisoria o definitiva del viaggio o dell’attività ricreativa in riferimento al punto 2.2 cpv. 1 lett. a) senza relativa indicazione medica o se il certificato medico non è stato rilasciato nel momento in cui è stato possibile constatare per la prima volta che la persona in questione non era in grado di viaggiare o di partecipare all’attività ricreativa, o se il certificato medico è stato rilasciato solo in seguito a una consultazione telefonica;
  5. se un annullamento dovuto a una malattia psichica o a un disturbo psicosomatico
    • non può essere constatato e attestato da uno psichiatra il giorno dell’annullamento e,
    • non può essere giustificato da persone assunte come dipendenti presentando anche una conferma di assenza al 100% da parte del datore di lavoro per tutto il periodo dell’incapacità attestata dal medico di intraprendere il viaggio o partecipare all’attività ricreativa.
  6. in caso di carente manutenzione del veicolo privato o se al momento di intraprendere o proseguire la prestazione di viaggio o l’attività ricreativa esistevano dei difetti o avrebbero potuto essere constatati;
  7. se l’evento è riconducibile a una riparazione impropria, a una riparazione eseguita in proprio o a una modifica non autorizzata (p. es. tuning) del veicolo privato.

SOS-Assistance

Periodo di validità

La copertura assicurativa si applica per il periodo di validità stabilito, non appena la persona assicurata si trova fuori dalla propria abitazione abituale.

Eventi assicurati

  1. La ERV garantisce la copertura assicurativa in caso di malattia grave e imprevedibile, lesioni gravi, gravi complicazioni della gravidanza o decesso di una persona assicurata o di una persona che viaggia insieme alla persona assicurata.
  2. se la persona che provoca l’interruzione o il prolungamento della prestazione di viaggio o dell’attività ricreativa a causa di un evento assicurato non è un parente diretto o acquisito della persona assicurata, il diritto alle prestazioni sussiste solo se quest’ultima dovrebbe altrimenti proseguire da sola il viaggio o l’attività ricreativa.
  3. Se la persona assicurata soffre di una malattia cronica che al momento della stipula dell’assicurazione, della prenotazione o prima dell’inizio della prestazione di viaggio o dell’attività ricreativa apparentemente non ne comprometteva la fruizione, la ERV corrisponde le spese assicurate sostenute se la prestazione di viaggio o l’attività ricreativa deve essere interrotta a causa di un peggioramento acuto grave e inatteso della malattia o se la malattia cronica provoca il decesso della persona assicurata (con riserva del punto 1.2 cpv. 5).

Prestazioni assicurate

  1. Determinante per la valutazione del diritto alle prestazioni è l’evento in questione. Gli eventi precedenti o successivi non vengono presi in considerazione.
  2. Al verificarsi dell’evento assicurato, la ERV copre quanto segue:
    1. Le spese
      • relative al trasferimento all’ospedale più vicino idoneo per il trattamento;
      • relative a un trasporto d’urgenza assistito da personale medico fino all’ospedale idoneo per il trattamento presso il luogo di domicilio della persona assicurata.
    2. Le spese delle operazioni di ricerca e salvataggio necessarie, se la persona assicurata è scomparsa o deve essere portata in salvo. Le prestazioni massime sono riportate nella tabella riassuntiva delle presenti CG.
    3. L’organizzazione e i costi per l’adempimento delle formalità richieste dalle autorità in caso di decesso di una persona assicurata durante il viaggio. Inoltre, la ERV si fa carico delle spese di cremazione al di fuori del Paese di domicilio o dei costi supplementari necessari per il rispetto della Convenzione internazionale concernente il trasporto dei cadaveri (requisiti minimi come bara o rivestimento di zinco) e del trasferimento della bara o dell’urna presso l’ultimo luogo di residenza della persona assicurata.
    4. I costi aggiuntivi di un viaggio di ritorno non programmato sulla base di un biglietto ferroviario di prima classe e di un volo in classe economica.
    5. Un anticipo spese rimborsabile fino a CHF 5000.– pro capite se una persona assicurata deve essere ricoverata in ospedale all’estero (rimborso entro 30 giorni dal rientro nel luogo di domicilio).
    6. I costi aggiuntivi per il proseguimento del viaggio incl. alloggio, vitto e costi per comunicare con la centrale d’allarme (per un massimo di 7 giorni) fino all’importo di CHF 1500.– pro capite oppure, in caso di uso di un’autovettura a noleggio, fino a CHF 1500.–, indipendentemente dal numero di persone che utilizzano l’auto a noleggio.
    7. Le spese di viaggio (volo in classe economica/hotel di classe media) fino a CHF 5000.– pro capite per due persone molto vicine all’assicurato che gli facciano visita in caso di degenza ospedaliera all’estero per più di 7 giorni.
  3. La decisione in merito alla necessità, alla tipologia e alle tempistiche delle prestazioni assicurate di cui sopra spetta alla ERV e ai suoi medici.

Esclusioni

  1. La persona assicurata è tenuta a richiedere le suddette prestazioni per la protezione SOS tramite la centrale d’allarme e a farle approvare preventivamente da quest’ultima o dalla ERV. In caso contrario le prestazioni sono limitate a un massimo di CHF 400.– a persona ed evento.
  2. È esclusa l’erogazione delle prestazioni:
    1. in caso di prolungamento del viaggio o dell’attività ricreativa in riferimento al punto 3.2 cpv. 1 senza indicazione medica (p. es. in caso di assistenza medica adeguata sul posto) e non è stato consultato un medico sul posto;
    2. se la malattia che ha comportato il prolungamento del viaggio era una conseguenza o una complicanza di un trattamento medico o di un’operazione già programmati alla data di inizio dell’assicurazione o al momento della prenotazione o prima dell’inizio del viaggio;
    3. in caso di carente manutenzione del veicolo o se al momento di intraprendere o proseguire il viaggio esistevano dei difetti o avrebbero potuto essere constatati;
    4. se l’evento è riconducibile a una riparazione impropria, a una riparazione eseguita in proprio o a una modifica non autorizzata (p. es. tuning);

Violazione colposa degli obblighi in caso di sinistro, decadenza dell’obbligo di versare le prestazioni, termine di dilazione, prescrizione

In presenza di una violazione colposa degli obblighi in caso di sinistro, la compagnia d’assicurazioni ha il diritto di decurtare l’indennizzo dell’importo di cui sarebbe stato ridotto se la persona assicurata avesse agito conformemente alle condizioni.
L’obbligo di versare le prestazioni decade se e fintanto che sanzioni economiche, commerciali o finanziarie previste dalla legge impediscono l’adempimento della prestazione contrattuale.
Inoltre, l’obbligo di versare le prestazioni da parte dell’assicuratore se:

  • vengono rilasciate intenzionalmente dichiarazioni false;
  • vengono nascosti determinati fatti o
  • gli obblighi richiesti (tra cui verbale della polizia, verbale di accertamento, presentazione di conferme e ricevute) non vengono rispettati

e ne conseguono danni per l’assicuratore.

La copertura assicurativa non sussiste se un sinistro si è verificato oltre 3 mesi dalla risoluzione del contratto di affiliazione con Swisscom o dall’uscita dal contratto collettivo. Se un ritardo protratto non è imputabile a una propria colpa, la notifica del sinistro può essere presentata entro 30 giorni dalla cessazione del motivo del ritardo. I crediti cadono in prescrizione dopo 5 anni dall’insorgere dell’evento che giustifica l’obbligo di versare le prestazioni.

Disdetta straordinaria

Il contratto di affiliazione può essere disdetto per validi motivi. Costituiscono validi motivi:

  • il trasferimento all’estero del domicilio civile della persona assicurata;
  • il decesso della persona assicurata.

Glossario

A

Attività ricreativa
Attività svolta nel tempo libero.

C

Colpa grave
Si tratta di colpa grave quando viene violato un obbligo di prudenza elementare, la cui osservanza s’impone ad ogni persona ragionevole che si trovi nella medesima situazione.

D

Disordini di qualsiasi tipo
Atti di violenza diretti contro persone o cose, perpetrati durante assembramenti, sommosse o tumulti.

E

Evento naturale
Evento naturale improvviso e imprevedibile di carattere catastrofico legato alla natura. L’evento scatenante il danno è innescato da processi geologici o meteorologici.

Epidemia
Un’epidemia è una malattia che viene contratta da un numero molto elevato di persone nell’ambito di una determinata zona geografica e in un determinato arco temporale.

Estero
Per estero s’intendono tutti i Paesi al di fuori della Svizzera.

F

Famiglia
Per famiglia s’intendono le persone che vivono nella stessa economia domestica, sono sposate, in un’unione domestica o conviventi, inclusi genitori, nonni e figli. Fanno parte della famiglia anche le figlie e i figli minorenni che non vivono nella stessa economia domestica, quelli che vivono nella stessa economia domestica durante le vacanze, nonché i minorenni affiliati. Sono equiparate a una famiglia due persone che vivono in un’abitazione condivisa insieme a eventuali figlie e figli.

I

Infortunio
È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o provochi la morte.

Isolamento/quarantena
L’isolamento o la quarantena sono misure mirate a interrompere le catene di contagio e quindi ad arginare l’ulteriore diffusione di una malattia infettiva.

L

Luogo di domicilio/Stato di domicilio
Lo Stato di domicilio è il Paese in cui la persona assicurata ha il suo domicilio civile o in cui soggiorna abitualmente.

M

Malattia
Per malattia s’intende qualsiasi danno alla salute fisica, mentale o psichica che non sia il risultato di un incidente e che richieda un esame o un trattamento medico o che comporti un’incapacità lavorativa.

Mezzi di trasporto pubblici
I mezzi di trasporto pubblici e i velivoli includono tutti gli aeromobili, i veicoli di terra e i natanti autorizzati al trasporto pubblico di passeggeri. Non rientrano tra i mezzi di trasporto pubblico quelli operanti nell’ambito di giri turistici/voli panoramici, nonché i veicoli a noleggio e i taxi.

O

Ordine delle autorità
Per ordine delle autorità d’intende qualsiasi direttiva o decisione emessa da un’autorità ufficiale, nazionale o estera (detenzione, divieto di ingresso nel o di uscita dal Paese, chiusura delle frontiere e/o dello spazio aereo, quarantena disposta con carattere generale per un’ampia superficie, p. es. quando si arriva a destinazione [durante un viaggio] o quando si rientra nello Stato di domicilio). Tale ordine ha carattere vincolante.

P

Pandemia
Per pandemia s’intende la diffusione a livello internazionale e globale di un’epidemia.

Parente/parente acquisito
In relazione ai punti 2.2, cpv 2 e 3.2 cpv. 2, coniugi, conviventi e partner sposati con una persona dello stesso sesso sono equiparati ai parenti e ai parenti acquisiti.

Persone assicurate
Le persone assicurate sono il cliente di Swisscom, la cerchia di persone descritta nelle CGA o le persone elencate nel contratto di affiliazione. Le persone assicurate sono i beneficiari della copertura assicurativa.

R

Prestazione di viaggio
Per prestazioni di viaggio s’intendono, per esempio, la prenotazione di un volo, di un viaggio in nave, autobus o treno, di un trasferimento in autobus o di un diverso trasporto verso il luogo di soggiorno o il rientro da tale luogo oppure la prenotazione in loco di una camera in albergo, di un appartamento per le vacanze, di un camper, di una casa galleggiante o il noleggio di uno yacht.

S

Spedizione
Per spedizione si intende un viaggio di scoperta o ricerca scientifica che si svolge per più giorni in regioni remote e inesplorate oppure un’escursione in montagna che parte da un campo base e si spinge fino ad altezze superiori ai 7000 m s.l.m. Sono incluse anche le escursioni in zone pianeggianti estremamente isolate, come ai Poli, ai deserti del Gobi o del Sahara, alla foresta vergine della regione amazzonica o in Groenlandia, nonché l’esplorazione di specifiche reti di grotte.

Spese di annullamento
Se la persona che intraprende il viaggio recede dal contratto, il tour operator non ha più il diritto di incassare il prezzo del viaggio concordato, ma può tuttavia richiedere un indennizzo commisurato. L’importo dell’indennizzo è determinato dal prezzo del viaggio al netto del valore delle spese risparmiate dal tour operator, nonché di ciò che può ottenere utilizzando le prestazioni di viaggio in altro modo.

Sport estremi
Esercizio di discipline sportive fuori del comune, durante il quale la persona interessata è esposta a massimo stress fisico e psichico. Sono determinanti, tra l’altro, le classificazioni Suva in vigore.

Stipulante
Lo stipulante è Swisscom (Svizzera) SA, Alte Tiefenaustrasse 6, CH-3050 Berna, Svizzera.

Svizzera
Per campo di applicazione Svizzera s’intende la Svizzera senza il Principato del Liechtenstein.

T

Terrorismo
Per terrorismo s’intende qualsiasi atto o minaccia di violenza per scopi politici, religiosi, etnici, ideologici o simili. Il ricorso o la minaccia di ricorso alla violenza è tesa a diffondere paura o terrore fra la popolazione o parte di essa oppure a esercitare una determinata influenza su un governo o su delle istituzioni statali.